Non costituisce presupposto dell’IMU il possesso di un immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero massimo di uno per categoria. Per godere dell’esenzione per abitazione principale NON E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA in quanto il requisito decorre DALLA DATA DI RESIDENZA NELL’IMMOBILE.
Il Comune di Bairo ha previsto altre agevolazioni IMU per il cui ottenimento è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il 30giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.
Esse sono
- IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento (50%) per le unità' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria o deliberate specificamente.
- IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
- IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI
La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune. IN QUESTO CASO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE NON SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DEL TRIBUTO. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di un tecnico abilitato che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.
- PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
La base imponibile per l’ IMU è ridotta del 50% relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- ESENZIONE IMU "BENI MERCE”
A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Anche in questo caso resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza del beneficio.
- IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
A partire dal 01/01/2023 sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici), per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- TERRENI AGRICOLI
Sono inoltre esenti da IMU
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- sul territorio del comune di bairo sono esenti i terreni agricoli ricadenti dal foglio n. 1 al foglio n. 9 in quanto trattasi di comune parzialmente montano come da circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. SOLO PER QUESTA TIPOLOGIA DI IMMOBILE NON È D’OBBLIGO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER ACCEDERE ALL’ESENZIONE.
- AREE EDIFICABILI
Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art.1;
- su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche.
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 dall’avvenuta variazione.
Il Comune di Bairo con proprio Regolamento ha previsto delle agevolazioni sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.
Tutte le riduzioni, agevolazioni e le esenzioni competono a richiesta dell’interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione, tempestivamente presentata all’Ufficio.
LA TARIFFA TARI È RIDOTTA NELLE SEGUENTI IPOTESI:
UTENZE DOMESTICHE
- per le abitazioni e per le pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo fatto d’obbligo per il dichiarante di indicare l’abitazione di residenza e dichiarare espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato è prevista una riduzione del 25% del tributo;
- per le abitazioni e per le pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero fatto d’obbligo per il dichiarante di indicare l’abitazione di residenza e dichiarare espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato è prevista una riduzione del 25% del tributo.
- per l’unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi è prevista una riduzione del 100% parte variabile;
- è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Per gli immobili diversi dalle abitazioni, condotti da persone fisiche, adibiti ad esclusivo uso agricolo e non considerati pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU), è prevista una riduzione del 100% della parte variabile.
UTENZE NON DOMESTICHE
- per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) è prevista una riduzione del 25 % sulla tariffa;
- Per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è prevista una riduzione del 25% sulla tariffa;
- Per i depositi, magazzini, con superficie maggiore o uguale a 100 mq ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, non si formino, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, è prevista una riduzione del 50%.
Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
Per le categorie:
- 17 Bar, caffè, pasticcerie
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
il soggetto passivo può chiedere la ricategorizzazione qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq.
- Le UTENZE NON DOMESTICHE che producono rifiuti urbani o conferibili al servizio pubblico che dimostrino di avere avviati gli stessi AL RICICLO possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al riciclo.
- Le UTENZE NON DOMESTICHE che intendono avvalersi della facoltà di avviare al RECUPERO mediante SOGGETTI TERZI RISPETTO AL SERVIZIO PUBBLICO LA TOTALITÀ DEI PROPRI RIFIUTI URBANI possono ottenere la detassazione esclusivamente della quota variabile del tributo.
SONO ESENTI DAL TRIBUTO
UTENZE DOMESTICHE
- le abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU);
- le abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica,gas, acquedotto) in ristrutturazione con permesso edilizio in corso;
- le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;
UTENZE NON DOMESTICHE
- i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Per escludere dalla tassazione per produzione di rifiuti speciali, è d’obbligo presentare la dichiarazione con l’indicazione delle superfici entro 90 GIORNI da quando è intervenuta la variazione