Presentare domanda di agevolazione tributaria

Servizio attivo

Per i tributi IMU e TARI il Comune di Bairo ha previsto delle agevolazioni fiscali sia soggettive che oggettive a cui il contribuente può attingere qualora ne sussistano i presupposti presentando apposita istanza o dichiarazione.

A chi è rivolto

Possono presentare richiesta di agevolazione i soggetti passivi IMU ossia i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali sugli immobili  quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario finanziarioe e il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli minori.

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.


La Tari è dovuta da coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani .
Il sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. 
in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice , valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente , di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. 
La denuncia deve essere presentata: 
per le utenze domestiche: 
• nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
• nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; 
per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
 

Descrizione

Non costituisce presupposto dell’IMU il possesso di un immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero massimo di uno per categoria. Per godere dell’esenzione per abitazione principale NON E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA in quanto il requisito decorre DALLA DATA DI RESIDENZA NELL’IMMOBILE. 
Il Comune di Bairo ha previsto altre agevolazioni IMU per il cui ottenimento  è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il 30giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento. 
Esse sono

  • IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO
    La base imponibile è ridotta del 50 per cento (50%) per le unità' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria o deliberate specificamente.
  • IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
    La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
  • IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI
    La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune. IN QUESTO CASO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE NON SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DEL TRIBUTO. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di un tecnico abilitato che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze. 
  • PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
    La base imponibile per l’ IMU è ridotta del 50% relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 
  • ESENZIONE IMU "BENI MERCE”
    A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Anche in questo caso resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza del beneficio.
  • IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
    A partire dal 01/01/2023 sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici), per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
  • TERRENI AGRICOLI 
    Sono inoltre esenti da IMU 
    - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
    - sul territorio del comune di bairo sono esenti i terreni agricoli ricadenti dal foglio n. 1 al foglio n. 9 in quanto trattasi di comune parzialmente montano come da circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. SOLO PER QUESTA TIPOLOGIA DI IMMOBILE NON È D’OBBLIGO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER ACCEDERE ALL’ESENZIONE.
  • AREE EDIFICABILI 
    Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
    - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art.1;
    - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche.
 

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 dall’avvenuta variazione.
Il Comune di Bairo con proprio Regolamento ha previsto delle agevolazioni sia per le utenze domestiche sia per le utenze  non domestiche.
Tutte le riduzioni, agevolazioni e le esenzioni competono a richiesta dell’interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione, tempestivamente presentata all’Ufficio.

LA TARIFFA TARI È RIDOTTA NELLE SEGUENTI IPOTESI:

UTENZE DOMESTICHE 

  • per le abitazioni e per le pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo fatto d’obbligo per il dichiarante di indicare l’abitazione di residenza e dichiarare espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato è prevista una riduzione del 25% del tributo;
  • per le abitazioni e per le pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero fatto d’obbligo per il dichiarante di indicare l’abitazione di residenza e dichiarare espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato è prevista una riduzione del 25% del tributo.
  • per l’unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi è prevista una riduzione del 100% parte variabile;
  • è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 
  • Per gli immobili diversi dalle abitazioni, condotti da persone fisiche, adibiti ad esclusivo uso agricolo e non considerati pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU), è prevista una riduzione del 100% della parte variabile.

UTENZE NON DOMESTICHE 

  • per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) è prevista una riduzione del 25 % sulla tariffa;
  • Per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è prevista una riduzione del 25% sulla tariffa;
  • Per i depositi, magazzini, con superficie maggiore o uguale a 100 mq ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, non si formino, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, è prevista una riduzione del 50%.

Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- 13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto

- 14 Attività industriali con capannoni di produzione

- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici

- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

Per le categorie:

- 17 Bar, caffè, pasticcerie

- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

il soggetto passivo può chiedere la ricategorizzazione qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq. 

  • Le  UTENZE NON DOMESTICHE che producono rifiuti urbani o conferibili al servizio pubblico che dimostrino di avere avviati gli stessi AL RICICLO possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al riciclo. 
  • Le UTENZE NON DOMESTICHE che intendono avvalersi della facoltà di avviare al RECUPERO mediante SOGGETTI TERZI RISPETTO AL SERVIZIO PUBBLICO LA TOTALITÀ DEI PROPRI RIFIUTI URBANI possono ottenere la detassazione esclusivamente della quota variabile del tributo. 
     

SONO ESENTI DAL TRIBUTO

UTENZE DOMESTICHE 

  • le abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU);
  • le abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica,gas, acquedotto) in ristrutturazione con permesso edilizio in corso; 
  • le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;

UTENZE NON DOMESTICHE 

  • i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  • i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Per escludere dalla tassazione per produzione di rifiuti speciali, è d’obbligo presentare la dichiarazione con l’indicazione delle superfici entro 90 GIORNI da quando è intervenuta la variazione
     

Come fare

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune DI Bairo , il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. 
La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante:

  • consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Bairo – Piazza Comunale , 2 – 10010 Bairo.
  • a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__" e deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Bairo – Piazza Comunale, 2 – 10010 Bairo.
    La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro servizio equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata -PEC-. all’indirizzo: bairo@postemailcertificata.it direttamente dal dichiarante o  tramite un intermediario abilitato; 
  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 

Ai fini TARI la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni deve essere dichiarata entro 90 dall’avvenuta variazione. 
Oltre tale data tutte le riduzioni, agevolazioni e le esenzioni competono a richiesta dell’interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione.
I modelli per la richiesta delle riduzioni sono reperibili presso l’Ufficio Tributi e sul sito istituzionale del Comune di Bairo www.comune.bairo.to.it alla sezione PORTALE TRASPARENZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
 

Cosa serve

Le dichiarazioni di variazione IMU devono essere comunicate al Comune di Bairo con l’utilizzo del modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022 
Per le richieste di agevolazione/esenzione TARI I è necessario compilare gli appositi modelli reperibili presso l’Ufficio Tributi e sul sito istituzionale del Comune di Bairo www.comune.bairo.to.it alla sezione PORTALE TRASPARENZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  e trasmettere gli stessi al Comune di Bairo con in allegato un documento di identità del soggetto passivo o del legale rappresentate in caso di immobili di proprietà di persone giuridiche.
 

Cosa si ottiene

Essendo un’imposta in autoliquidazione, con la presentazione della dichiarazione IMU, il contribuente dichiara una situazione di fatto degli immobili di sua proprietà e contestualmente applica un’agevolazione sul conteggio del tributo. La presentazione di tale dichiarazione, qualora riscontrata la veridicità dagli Uffici evita al contribuente di incorrere in sanzioni per omesso parziale o totale versamento.

A seguito della presentazione dell’istanza di agevolazione/esenzione TARI il Comune, riscontrata la sussistenza dei requisiti per rilascio dell’agevolazione richiesta, può elaborate l’avviso di pagamento applicando la riduzione o esentare l’immobile dal versamento della TARI
La Giunta Comunale stabilisce di anno in anno il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
Gli avvisi di pagamento TARI possono essere ulteriormente rateizzati, su richiesta del contribuente, alle seguenti condizioni: 
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 
b) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 50,00; 
c) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare; 
d) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza dell’ultima rata prevista
e) in caso di mancato pagamento anche soltanto di una delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione aggiuntiva e la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune. 
 

Tempi e scadenze

Dichiarazioni IMU
I soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione, a pena di decadenza del beneficio applicato, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta.

Costi

La presentazione della dichiarazione IMU e la richiesta delle agevolazioni/esenzioni TARI non sono soggette ad alcun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare domanda di agevolazione tributaria direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Demografici, Segreteria, Protocollo

Municipio di Bairo, 2, Piazza Comunale, Bairo, Torino, Piemonte, 10010, Italia

Telefono: 00390124 501043
Email: anagrafe@comunedibairo.it
Comune di Bairo

Pagina aggiornata il 13/02/2024